Certificazione energetica – Pubblicato il regolamento attuativo del D.lgs 192
12 giugno 2009È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.132 del 10/062009, dopo che sono trascorsi oltre tre mesi dall’approvazione in Consiglio dei Ministri, il D.P.R. 2 aprile 2009 , n. 59 recante “Attuazione dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, concernente attuazione della direttiva 2002/91/ce sul rendimento energetico in edilizia.”
Il Dpr 59/2009 entrerà in vigore il 25 giugno 2009 ed è uno dei tre decreti attuativi dei Dlgs 192/2005 e 311/2006, dovrà infatti essere seguito da almeno altri due regolamenti: un provvedimento inerente i requisiti e l’accreditamento dei certificatori, previsto dall’art. 4 comma 1 lett. c), e un decreto interministeriale recante le “Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”, previsto dall’art. 6 comma 9.
Questo nuovo regolamento attuativo sostanzialmente conferma, in linea generale, le disposizioni contenute nel D.Lgs. 115/2008 e nell’allegato I del decreto legislativo 192/2005.
Esso, inoltre:
- fissa requisiti specifici minimi (rendimento energetico, emissione del generatore e isolamento dell’involucro edilizio) per nuove costruzioni o ristrutturazioni di edifici dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili
- impone una valutazione di utilizzo, in presenza di ristrutturazioni di edifici esistenti, di sistemi schermanti o filtranti per le superfici vetrate ai fini di contenere l’oscillazione termica estiva negli ambienti
- prevede requisiti più restrittivi, nel caso di nuove costruzioni o ristrutturazioni di immobili pubblici o ad uso pubblico.
L’articolo 4 confermando i requisti minimi stabiliti dall’allegato I del decreto legislativo 192/2005, aggiunge ulteriori disposizioni, come l’introduzione di un valore massimo ammissibile della prestazione energetica per il raffrescamento estivo dell’involucro edilizio (Epe,inv).
L’Epe.inv, per nuove costruzioni e ristrutturazioni di edifici residenziali, deve risultare inferiore ai seguenti limiti:
- 40 kWh/m2 anno per le zone climatiche A e B;
- 30 kWh/m2 anno per zone climatiche C, D, E, e F;
Per tutti gli altri edifici ai seguenti valori:
- 14 kWh/m3 anno per le zone climatiche A e B;
- 10 kWh/m3 anno nelle zone climatiche C, D, E, e F.
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