LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ ai sensi del nuovo decreto 37/2008 e successive modifiche
11 settembre 2008Col presente articolo cerchiamo di fare chiarezza sui contenuti del decreto del 22 gennaio 2008 n.37 (37/2008) “Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale (GU n. 61 del 12 marzo 2008).
Il decreto entrato in vigore dal 27 marzo 2008 rende effettiva l’abrogazione del Capo V del Testo Unico Edilizia (DPR 380/2001), del DPR 447/91Â (regolamento attuativo della legge 46/90) e la stessa legge 46/90 ad esclusione degli articoli 8-14 e 16 che vengono confermati nel nuovo provvedimento.
Bisogna però evidenziare che la legge 133 del 6 agosto 2008 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 - con l’articolo 35 comma 2 del suddetto D.L. ha di fatto abolito l’obbligo per il proprietario (previsto dall’articolo 13, D.M. 22 gennaio 2008, n. 37) di consegnare all’acquirente di un immobile – o all’inquilino in caso di locazione – la dichiarazione di conformità degli impianti.
Gli aspetti principali del decreto legge .37/2008 sono:
- si applica a tutti gli impianti e a tutti gli edifici, mentre prima si applicava in tutti gli edifici solo per gli impianti elettrici, gli altri impianti si applicavano solo nel civile;
- il progetto è obbligatorio sempre e comunque e per TUTTI gli impianti;
- per gli impianti esistenti in caso di aumento di fornitura o voltura sarà richiesta la dichiarazione di conformità degli impianti, se non viene fornita verrà chiusa la fornitura;
- per gli impianti esistenti da marzo 1990 al 31 marzo 2008 privi di dichirazione di conformità per vari motivi (decesso installatore, ditta fallita, ecc.) potrà essere sostituita da una dichirazione di rispondenza a cura di un professionista iscritto all’albo con almeno 5 anni di esperienza nel settore specifico o dal responsabile tecnico dell’impresa nei casi degli impianti sotto i limiti;
- sono cambiati i limiti per ottenere i requisiti tecnico professionali;
- Il PROGETTO dell’impianto deve essere redatto da un professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica qualora la portata termica complessiva dell’impianto superi i 50 Kw o siano dotati di canne fumarie collettive (prima il limite era 34,8 Kw), mentre negli altri casi, deve essere redatto e firmato dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice. per il resto ha mantenuto gli aspetti esistenti rendendoli più chiari e attuali.
Il provvedimento si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla loro destinazione d’uso (art. 1).
Gli impianti sono classificati come segue:
a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere;
b) impianti radiotelevisivi, antenne e impianti elettronici;
c) impianti di riscaldamento, climatizzazione, condizionamento e refrigerazione;
d) impianti idrici e sanitari;
e) impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di gas;
f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, montacarichi, scale mobili;
g) impianti di protezione antincendio.
In particolare la Dichiarazione di conformità citata dall’art. 9 della legge 46/90 è ora definita dall’articolo 7 del Decreto n.37/2008, tale dichiarazione contiene i dati dell’impianto e dei seguenti soggetti: responsabile tecnico, proprietario, committente. Fornisce inoltre informazioni sulla procedura di installazione, sulla tipologia di materiali impiegati, sulle norme seguite, sull’ubicazione dell’impianto.
La dichiarazione di conformità si redige su un modello approvato dal Ministero del Lavoro ed è completata da una serie di allegati, alcuni dei quali obbligatori (pena la nullità della dichiarazione):
- il progetto (se l’immobile supera certi limiti dimensionali);
- lo schema di impianto (dove non c’è il progetto);
- la relazione tipologica (o elenco dei materiali);
- il certificato di iscrizione alla Camera di commercio.
La Dichiarazione di conformità deve essere composta da un minimo di quattro copie:
- una copia con gli allegati per chi utilizzerà l’Impianto;
- una copia al committente con allegati (firmata dal responsabile tecnico e dal titolare dell’impresa ove fossero distinte);
- una copia all’installatore (firmata dal committente per ricevuta);
- una copia all’installatore che la depositerà entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, presso lo sportello unico per l’edilizia del comune ove ha sede l’impianto. (firmata dal committente per ricevuta).
Il modello di Dichiarazione di conformità dell’impianto alla regola dell’arte
La dichiarazione è resa sulla base del modello Allegato I (per le imprese installatrici) o Allegato II per i responsabili degli uffici tecnici interni delle imprese non installatrici.
Tale modello si compone di tre parti:
La prima permette l’identificazione dell’impresa mediante:
- l’identificazione del TITOLARE o Legale Rappresentante;
- la RAGIONE SOCIALE dell’impresa e il settore dove opera;
- l’indirizzo esatto e completo;
- i NUMERI di ISCRIZIONE alla Camera di Commercio o all’Albo delle imprese artigiane.
Nella parte centrale si fa riferimento alla caratterizzazione dell’impianto attraverso:
- una DESCRIZIONE SCHEMATICA che consente di individuare la tipologia in relazione ai diversi impianti a cui la dichiarazione può riferirsi (imp. elettrici, imp. gas, ecc.);
- una prima CATALOGAZIONE con riferimento alle diverse tipologie di intervento possibili su un impianto (nuovo, manutenzione, sostituzione componente, ecc.)
Infine, prima della dichiarazione, il modello si completa con:
- il NOMINATIVO dello stesso;
- l’INDIRIZZO esatto del locale dove è avvenuto l’intervento, con l’indicazione del proprietario dello stesso locale (che può essere diverso dal committente);
- la corretta TIPOLOGIA della porzione di edificio in cui l’impianto è al servizio (civile, industriale, ecc.)
Segue, quindi, la dichiarazione che l’impianto è stato eseguito a regola d’arte e gli allegati obbligatori, ovvero  il:
- PROGETTO
- la RELAZIONE
- lo SCHEMA di IMPIANTO
- i riferimenti a PRECEDENTI DICHIARAZIONI
- il CERTIFICATO di RICONOSCIMENTO dei REQUISITI PROFESSIONALI (che viene rilasciato dalla Camera di Commercio presso cui si è iscritti in qualità di imprese esercenti l’attività di installazione e manutenzione di impianti)
Si rimanda alla legenda che accompagna gli allegati I e II.
Domande e Risposte sulla compilazione della Dichiarazione di ConformitÃ
Ing. Roberto Ciriolo
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