DETRAZIONE IRPEF PER IL RISPARMIO ENERGETICO
11 settembre 2008La detrazione d’imposta per le spese effettuate dai contribuenti al fine di contenere
il risparmio energetico, dapprima prevista solo per il 2007, è stata prorogata sino al 2010.
L’agevolazione consiste nel riconoscimento di una detrazione d’imposta nella misura del
55% sulle seguenti spese:
• riqualificazione energetica di edifici esistenti, fino a un valore massimo della detrazione
di 100.000 euro;
• involucro edifici (pareti, finestre, compresi gli infissi, su edifici esistenti), fino a un valore
massimo della detrazione di 60.000 euro;
• installazione di pannelli solari, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro;
• sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale (installazione di impianti dotati
di caldaie a condensazione), fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro.
ATTENZIONE
Oltre alla detrazione Irpef è stata prorogata anche l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata del 10% alle prestazionidi servizi aventi ad oggetto gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, realizzati su fabbricati a prevalentedestinazione abitativa privata.
Ai fini del riconoscimento dell’aliquota IVA agevolata del 10% non è più richiesto, diversamente da quanto stabilitoper le operazioni effettuate nel periodo di imposta 2007, che il costo della relativa manodopera sia evidenziato infattura.
L’applicazione dell’aliquota IVA agevolata del 10%, relativamente alle prestazioni di servizi aventi ad oggetto interventi direcupero del patrimonio edilizio, prescinde quindi dall’indicazione in fattura del costo della manodopera che, invece, sirende necessaria, anche in relazione agli interventi effettuati nel periodo 2008/2010, per il riconoscimento della detrazioned’imposta del 36% delle spese riguardanti gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.
NUOVE AGEVOLAZIONI
Le principali condizioni per fruire della detrazione sono:
• per tutti gli interventi la detrazione può essere ripartita in un numero di quote annuali di
pari importo non inferiore a tre e non superiore a dieci, a scelta irrevocabile del contribuente,
operata all’atto della prima detrazione (in precedenza, la detrazione veniva suddivisa
solo in tre rate);
• il pagamento deve essere effettuato con bonifico bancario o postale;
• è necessario acquisire la certificazione energetica dell’edificio o l’attestato di qualificazione
energetica da trasmettere all’ENEA;
• per la sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari e per l’installazione
di pannelli solari non è necessaria la certificazione energetica dell’edificio,
ovvero, l’attestato di qualificazione energetica;
• dal 2008, la detrazione spetta anche per le spese relative alla sostituzione di impianti di
climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici
a bassa entalpia;
• la detrazione Irpef si applica anche alle spese per la sostituzione intera o parziale di
impianti non a condensazione, sostenute entro il 31 dicembre 2009;
• i valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale
e i valori di trasmittanza termica sono stati aggiornati con il decreto del Ministro dello
sviluppo economico dell’11 marzo 2008
La detrazione Irpef spetta nella misura del 55% sulle spese sostenute nel:
- 2008
- 2009
- 2010
- Si può scegliere di rateizzare la detrazione da 3 a 10 rate (la scelta è irrevocabile);
- Per la sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari e per l’installazione di pannelli solari non è più necessaria la certificazione energetica dell’edificiio, ovvero, l’attestato di qualificazione energetica;
- la detrazione potrà essere applicata anche per le spese di sostituzione totale o parziale di impianti di climatizzazione invernali non a condensazione (sostenute entro il 31 dicembre 2009) e alle spese per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe ad alta efficicienza e con impianti geotermici a bassa entalpia.
fonte Agenziaentrate.it
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